
È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso
esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli. Non semplicemente contestabili o annullabili: nulli a tutti gli effetti.
Ad accogliere con soddisfazione il provvedimento è Vito Palladino, delegato regionale per la Basilicata di Assium — Associazione Italiana Utility Manager. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo” — commenta Palladino — “Per oltre un decennio famiglie e imprese, anche qui in Basilicata, si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano i dati presenti nelle bollette stesse, come il codice POD o PDR. Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia”.
Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore, che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso.
La norma non è retroattiva: vale per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per quelli precedenti restano percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Per Palladino, la nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. “La norma manda un segnale chiaro: il mercato dell’energia non può essere un far west”
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